INDENNITÀ CHILOMETRICHE PER INFERMIERI

INDENNITÀ CHILOMETRICHE PER INFERMIERI

30/07/2022 | Non categorizzato

– LA CORTE D’APPELLO DI AIX-EN-PROVENCE NON CADE NELLA TRAPPOLA –

Il dibattito sulla fatturazione delle indennità chilometriche degli infermieri è nazionale e ricorrente.

Tuttavia, il suo quadro giuridico è semplice.

Affinché un infermiere possa fatturare le indennità chilometriche, specifica l’articolo 13 della nomenclatura generale degli atti professionali (NGAP), è necessario e sufficiente che siano soddisfatte due condizioni:

  • Uno è la distanza tra l’ufficio del professionista sanitario e l’abitazione del paziente (2 km nelle zone di pianura e 1 km nelle aree di assemblaggio),
  • L’altro è il luogo di installazione di questa pratica, che non deve essere situato nello stesso “agglomerato” della casa del paziente.

Il problema riguarda la definizione di “agglomerazione“.

Per giustificare i suoi controlli, il CPAM sostiene che la nozione di “agglomerato” si riferisce a quelli elencati dall’INSEE nel suo ultimo censimento, vale a dire a qualsiasi unità urbana costituita da un comune o da un gruppo di comuni con una superficie edificata continua con almeno 2000 abitanti.

La fatturazione di un’indennità chilometrica è quindi impossibile, e dovrebbe essere rimborsata, poiché l’infermiere e il paziente sono stabiliti nella stessa città, indipendentemente dalla distanza e – torneremo su questo – dai segni che li separano.

La sentenza emessa dalla Sezione 4-8 della Corte d’appello di AIX-EN-PROVENCE l’8 aprile 2022 censura questa interpretazione.

Dopo questioni procedurali poco convincenti, e dopo aver ricordato che le disposizioni generali della NGAP (compreso l’articolo 13) “non sono state modificate dal decreto del 27 marzo 1972 che ha modificato un precedente decreto del 4 luglio 1960 […] una nota a piè di pagina della quale forniva il seguente chiarimento: “il termine “agglomerato” si riferisce a qualsiasi gruppo di edifici costruiti, vicini se non contigui, confinanti con l’uno o l’altro lato della strada e dandogli l’aspetto di una strada”, la Corte deduce che “gli estensori dei testi relativi al rimborso delle spese di viaggio degli assistenti medici come gli infermieri hanno deciso di attenersi alla definizione di agglomerato data dal Codice della Strada“.

Per la Corte, che conferma qui due precedenti decisioni (CA AIX-EN-PROVENCE, 14th Ch., 05 dicembre 2018, 17/21235; CA AIX-EN-PROVENCE, 4° e 8° cap. riuniti, 13 settembre 2019, 18/13160), l’ “agglomerato” deve quindi essere definito come “lo spazio su cui sono raggruppati edifici costruiti vicini tra loro e il cui ingresso e uscita sono indicati a tale scopo lungo la strada che lo attraversa o lo delimita” (articolo R 110-2 del codice della strada).

Chiaramente: le indennità chilometriche possono essere fatturate dall’infermiere purché la casa del paziente si trovi a più di uno o due chilometri dal suo ufficio, dall’altra parte dei segnali di ingresso e uscita della città, indipendentemente dai rispettivi indirizzi.

Per quanto riguarda i controlli del CPAM – e i pagamenti indebiti che talvolta ne derivano – essi sono giustificati solo a condizione che sia in grado di fornire prove contrarie, il che accade raramente.

Scommettiamo che i professionisti che saranno destinatari di questi adeguamenti ingiustificati, come la Corte, non cadranno più nella trappola e li contesteranno, se necessario in tribunale.