Maiuscola sì, ma non in un modo qualsiasi:

Maiuscola sì, ma non in un modo qualsiasi:

14/04/2022 | Vita dell'azienda

La Corte di Cassazione ribadisce la propria giurisprudenza in materia di abuso di maggioranza. (Commenti sotto CIV III 6 avril 2022 numero 21–13. 287 – inedito)

Con una recente sentenza del 6 aprile 2022 (n. 21-13. 287), la 3a Sezione civile della Corte di cassazione ribadisce la sua giurisprudenza tradizionale sull’equilibrio – sempre fragile – che deve esistere tra soci di maggioranza e minoranza.

In questo caso, una società civile aveva stipulato un contratto di locazione di costruzione con una società di gestione di parchi acquatici. Particolarità: il gestore del Parco – il locatario – era anche socio di maggioranza e gestore della società bailer. Sostenendo che la SCI doveva realizzare numerose opere infrastrutturali (strade, sicurezza contro le inondazioni, ecc.) sulla base del suo obbligo di consegna ai sensi (articolo 1720 del codice civile), l’azionista di maggioranza, in occasione delle assemblee generali dal 2014 al 2019, ha rifiutato di distribuire una parte significativa degli utili della SCI, portando le somme trattenute in « riporto » e « altre riserve ».

Aiutata da questa difficoltà, la Corte d’appello DI AIX-EN-PROVENCE, ribaltando la sentenza del TGI di DRAGUIGNAN, ha dichiarato nulle e prive di effetto sulla base dell’abuso di maggioranza le deliberazioni interessate con sentenza del 14 gennaio 2021 (Corte d’appello di Aix-en-Provence – Sezione 3-4 – n. RG 17/19 859) e ha ordinato la distribuzione del 60% dei conti di riserva.

Il ricorso dell’azionista di maggioranza si basava su due serie di motivi:

  • il primo, relativo agli obblighi reciproci tra locatari e locatori. Secondo il conduttore, la Corte d’appello ha snaturato il contratto di locazione di costruzione stipulato e la legge ritenendo che il lavoro fosse a suo carico piuttosto che a quello del locatore.
  • Il secondo, sui contorni dell’abuso di maggioranza, il socio di maggioranza rimprovera al magistrato di Aix di non aver caratterizzato l’attacco all’interesse sociale.

Questi due motivi sono respinti dalla Corte di cassazione.

  • In primo luogo, in quanto la High Court, sulla constatazione delle condizioni specifiche del contratto di locazione edilizia (il che, data la sua natura, implica che il locatario realizzi sul terreno locato tutte le costruzioni e i lavori necessari all’esercizio della sua attività). Poi, nella misura in cui ha ripreso le conclusioni dei giudici di merito, la Corte di cassazione ha rilevato che il conduttore non giustificava l’esecuzione dei lavori asseriti che tuttavia sosteneva essere essenziali (…)
  • inoltre, per il duplice motivo che il fatto di far gravare contrattualmente sulla bailleresse SCI un onere contrattualmente incombente sul locatario (socio di maggioranza della SCI) è effettivamente contrario all’interesse sociale, nonché il fatto di « mantenere riserve fino a 8 volte l’utile annuo pari a 24 volte il capitale sociale ».

L’abuso della maggioranza è quindi costituito qui.

Questa soluzione non è nuova.

In base all’articolo 1382 del codice civile (qui applicabile al caso), le deliberazioni « prese contro l’interesse generale della società e con il solo scopo di favorire i membri della maggioranza a danno della minoranza » devono essere annullate (Cass. Com., 18 aprile 1961; Cass. Com., 04 ottobre 2011).

Come ha giustamente osservato il Sig. GUYON a proposito delle assemblee degli azionisti: « se possono decidere in tutti i casi a maggioranza, e se le loro decisioni sono vincolanti per le minoranze, è comunque necessario che le risoluzioni votate non siano contaminate da frodi o abusi. In altre parole, il potere decisionale che appartiene alla maggioranza le è conferito, non nel suo interesse personale, ma al fine di raggiungere l’interesse sociale » (citato in Lamy, Commercial Companies, 2013, 2729, p. 1309).

Il diritto di voto è una « funzione-diritto » che la maggioranza, che di fatto controlla l’azione della persona giuridica, può esercitare solo per soddisfare l’interesse di quest’ultima: esercitandolo nel suo esclusivo interesse e senza alcun interesse collettivo, la maggioranza devia il suo potere e si espone alla censura dei tribunali.

La Corte di Cassazione lo aveva già ritenuto nel caso di una capitalizzazione fino a 22 volte il capitale sociale « senza che questo accantonamento abbia alcun effetto sulla politica di investimento della società ». (COM–3 giugno 2003 N°00–14. 386; COM –4 novembre 2020N° 18–20. 409).

Per essere mantenuto, l’abuso di maggioranza deve consistere di due elementi distinti:

  • una decisione contraria all’interesse generale della società (ad esempio CIV III – 10 aprile 1991 – n. 89–16. 152)
    una decisione a favore della maggioranza a scapito delle minoranze, il che nel caso di specie è stato indubbiamente il caso in quanto la mancata restituzione degli utili annuali è stata contestata
  • dalla maggioranza per consentirle di far sopportare alla SCI (e quindi alla minoranza) un onere dovuto da sola.

Questa sentenza è quindi una conferma della giurisprudenza tradizionale della Corte di Cassazione. Non è la capitalizzazione in sé che è in discussione qui, ma la sua disconnessione con l’interesse sociale e questa costante ricerca di equilibrio tra soci di maggioranza e minoranza attorno a un asse fondamentale: l’interesse dell’azienda, che non sarà mai confuso con l’interesse personale di un partner, anche se è maggioritario.

 

Emmanuel BONNEMAIN